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Legge 05/11/1971 n. 1086

Art. 18 - Comunicazione della sentenza La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato. Capo IV Norme transitorie e finali

Art. 19 - Costruzioni in corso Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, né alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate.

Art. 20 – Laboratori Agli effetti della presente legge sono considerati Laboratori Ufficiali: i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma); il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano); il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendio e di protezione civile (Roma); il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma). Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge. L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.

Art. 21 - Emanazione di norme tecniche Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.

Art. 22 - Applicabilità di norme tecniche vigenti Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente

articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n.2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n.1516. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1971 SARAGAT Colombo Auricella Restivo Visto, il Guardasigilli: Colombo

 

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